Il Dipartimento delle Finanze ha sancito la non imponibilità ai fini Tari dei magazzini delle imprese e delle aree scoperte “asservite al ciclo produttivo” che generano rifiuti speciali “in via continuativa e prevalente” (risoluzione 2/DF/2014 del 9 dicembre 2014).
Sulla base di uno specifico caso analizzato, contro le pretese in merito avanzate dal Comune di riferimento che chiamava un’impresa a corrispondere la Tari sull’intera area di un impianto escludendo solamente le aree occupate dai macchinari, il Ministero afferma che sono esclusi dal tributo anche i magazzini intermedi di produzione e quelli destinati allo stoccaggio dei prodotti finiti, oltre che le aree scoperte asservite al ciclo produttivo che danno luogo in modo continuativo e prevalente a rifiuti speciali.
Questa presa di posizione può avere significative ripercussioni anche per il mondo agricolo in quanto è lecito ritenere che le aree e i fabbricati adibiti alla lavorazione, trasformazione, manipolazione, conservazione, stoccaggio di prodotti agricoli, produttive di rifiuti qualificati come speciali, debbano essere considerati esenti ai fini Tari.
L'esenzione può avvenire a condizione che i produttori di rifiuti speciali ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, facilmente documentabile e dimostrabile per le aziende agricole che aderiscono al servizio di raccolta dei rifiuti offerto dall'Organizzazione di Produttori Olivicoli Latium ai propri soci e/o ai soci della Coldiretti.
Per maggiori informazioni: servizio di raccolta e gestione rifiuti per aziende agricole

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